che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3); che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 18 ottobre 1995 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;