la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita non essendogli pervenuta la citazione all’udienza di discussione dell’istanza; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le propri ragioni; che nella concreta fattispecie con ordinanza 27 settembre 1995, spedita mediante invio raccomandato no.