__________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico. II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 50.- quale di indennità di questa sede. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria