50.-, deve pertanto essere annullata essendo il frutto di un’errata valutazione delle prove e di un'errata applicazione del diritto materiale, titolo di cassazione previsto dall’art. 327 lett. g CPC; che la particolarità della lite esime questo giudice dal prelievo di spese e tassa di giustizia, mentre alla ricorrente, ancorché non assistita da un patrocinatore, va riconosciuta un'indennità per l'onere del ricorso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 __________ è accolto.