che quindi, la decisione 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 costituisce titolo esecutivo unicamente per l’importo ivi menzionato di fr. 450.- (tassa di giustizia) ma non per le spese di giustizia, il cui ammontare, figura unicamente in un conteggio allestito separatamente dalla Pretura verosimilmente solo il 25 settembre 1995; che la sentenza del giudice di pace, che a torto ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 50.-, deve pertanto essere annullata essendo il frutto di un’errata valutazione delle prove e di un'errata applicazione del diritto materiale, titolo di cassazione previsto dall’art. 327 lett.