che nella concreta fattispecie il decreto pretorile 11 gennaio 1995, prodotto a valere quale titolo esecutivo, non menziona l’importo posto in esecuzione, infatti il punto 2 del dispositivo indica unicamente l’ammontare della tassa di giustizia (fr. 450.-) mentre non viene indicato l’ammontare delle spese addebitate alla ricorrente e tantomeno vengono forniti i parametri per il calcolo delle stesse; che quindi, la decisione 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 costituisce titolo esecutivo unicamente per l’importo ivi menzionato di fr.