il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF; che determinante ai fini della concessione del rigetto definitivo dell’opposizione è che vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nella sentenza (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 108, p. 260); che nella concreta fattispecie il decreto pretorile 11 gennaio 1995, prodotto a valere quale titolo esecutivo, non menziona l’importo posto in esecuzione, infatti il punto 2 del dispositivo indica unicamente l’ammontare della tassa di giustizia (fr.