a CPC secondo il quale sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le decisioni che emanano da un giudice incompe-tente, non merita di essere approfondita sia perché la ricorrente non specifica il motivo dell’incompetenza, sia perché la censura si rileva di primo acchito infondata; che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.); che questo esame tende ad accertare: