che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso; la risposta scritta 3 novembre 1995 della convenuta non può supplire alla sua assenza, e non può pertanto essere considerata ai fini del giudizio, non prevedendo la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione lo scambio d’allegati scritti (Cocchi/Trezzini, CPC, annotato n. 11 ad art. 387); che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza considerando quale valido titolo esecutivo il decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6;