{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-184_1996-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10725&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39b3974624a58f47e7862674941e9bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.02.1996 16.1995.184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:54", "Checksum": "49f176e95c74b968c70999e72c8279d9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.02.1996 16.1995.184\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 febbraio 1996/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 novembre 1994 da\n|\n|\n__________ rappr. __________ |\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 25 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 50.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese di giustizia poste a suo carico con decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, regolarmente passata in giudicato;\nche all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso; la risposta scritta 3 novembre 1995 della convenuta non può supplire alla sua assenza, e non può pertanto essere considerata ai fini del giudizio, non prevedendo la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione lo scambio d’allegati scritti (Cocchi/Trezzini, CPC, annotato n. 11 ad art. 387);\nche con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza considerando quale valido titolo esecutivo il decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6;\nche con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC;\nche al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;\nche la censura attinente alla ventilata violazione dell’art. 327 lett. a CPC secondo il quale sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le decisioni che emanano da un giudice incompe-tente, non merita di essere approfondita sia perché la ricorrente non specifica il motivo dell’incompetenza, sia perché la censura si rileva di primo acchito infondata;\nche nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);\nche questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;\nche determinante ai fini della concessione del rigetto definitivo dell’opposizione è che vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nella sentenza (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 108, p. 260);\nche nella concreta fattispecie il decreto pretorile 11 gennaio 1995, prodotto a valere quale titolo esecutivo, non menziona l’importo posto in esecuzione, infatti il punto 2 del dispositivo indica unicamente l’ammontare della tassa di giustizia (fr. 450.-) mentre non viene indicato l’ammontare delle spese addebitate alla ricorrente e tantomeno vengono forniti i parametri per il calcolo delle stesse;\nche quindi, la decisione 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 costituisce titolo esecutivo\nunicamente per l’importo ivi menzionato di fr. 450.- (tassa di giustizia) ma non per le spese di giustizia, il cui ammontare, figura unicamente in un conteggio allestito separatamente dalla Pretura verosimilmente solo il 25 settembre 1995;\nche la sentenza del giudice di pace, che a torto ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 50.-, deve pertanto essere annullata essendo il frutto di un’errata valutazione delle prove e di un'errata applicazione del diritto materiale, titolo di cassazione previsto dall’art. 327 lett. g CPC;\nche la particolarità della lite esime questo giudice dal prelievo di spese e tassa di giustizia, mentre alla ricorrente, ancorché non assistita da un patrocinatore, va riconosciuta un'indennità per l'onere del ricorso.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico.\nII. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 50.- quale di indennità di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}