La convenuta, non può quindi prevalersi in questa sede di contestazioni che andavano semmai proposte dinnanzi al primo giudice (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Altrettanto dicasi del rimprovero mosso all’istante di aver violato l’art. 292 lett. c CPC omettendo di fornire una descrizione dei danni, rimprovero peraltro infondato essendo possibile desumere con sufficiente chiarezza dal contenuto dell’istanza quale sia l’oggetto della domanda. 7. Ne discende pertanto che la decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun motivo di cassazione non può essere annullata. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: