Esprimendosi in siffatto modo vago e generico, la convenuta non ha esplicitato alcuna ragionevole argomentazione atta a inficiare la fedefacenza delle prove prodotte dall’istante (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n.2). Ne discende, che in assenza di una precisa e puntuale contestazione dei danni fatti valere dall’istante, le prove da questa allegate a sostegno delle proprie pretese devono essere ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC), senza che si possa pretendere dall’istante la produzione di ulteriori mezzi di prova come sembra ritenere l’insorgente. La convenuta, non può quindi prevalersi in questa sede di contestazioni che andavano semmai proposte dinnanzi al primo giudice (art. 321 cpv.