D, E e F. Queste prove documentali non sono mai state chiaramente contestate dalla convenuta la quale, in sede di risposta, si è limitata a osservare: “ si contestano gli eccessivi costi di riparazione, di perizia e di noleggio prolungato”. Esprimendosi in siffatto modo vago e generico, la convenuta non ha esplicitato alcuna ragionevole argomentazione atta a inficiare la fedefacenza delle prove prodotte dall’istante (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n.2). Ne discende, che in assenza di una precisa e puntuale contestazione dei danni fatti valere dall’istante, le prove da questa allegate a sostegno delle proprie pretese devono essere ammesse (art. 170 cpv.