art. 32 cpv. 2 CO). 6. Accertata dalla Corte federale l’esistenza di un nesso di causalità tra l’arresto dell’impianto di autolavaggio e il danno fatto valere dall’istante (pag. 7 e 8 sentenza federale), e ciò a conferma della corretta valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, rimane da verificare la censura ricorsuale relativa alla prova del danno. Ai fini della quantificazione del danno subito, l’istante ha prodotto la perizia doc. C e le fatture doc. D, E e F. Queste prove documentali non sono mai state chiaramente contestate dalla convenuta la quale, in sede di risposta, si è limitata a osservare: