3, 119 Ia 117 consid. a). 5. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale sussumendo la fattispecie che ci occupa all’art 58 CO anzichè alle norme sul contratto di locazione o di appalto. Su questa censura val la pena di ripetere quanto espresso da questa Camera già in data 23 dicembre 1994. Rettamente la ricorrente non condivide l’impostazione giuridica scelta dal segretario assessore: non si può dubitare che un impianto di lavaggio come quello in esame costituisca opera, ma ciò poco importa dal momento che fra le parti si è instaurato un tacito rapporto contrattuale che fa escludere l’applicazione dell’art. 58 CO.