L’insorgente rimproverava inoltre al primo giudice di aver ritenuto provato il danno e il nesso di causalità tra lo stesso e l’arresto dell’impianto di autolavaggio, danno che controparte non ha neppure allegato contravvendo così all’art. 292 CPC. Con osservazioni 22 aprile 1994 la controparte si è opposta all’accoglimento del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.