{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-183_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10724&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b273dd5ded436fe84fd37128b3dc3a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.183"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:29", "Checksum": "4cf1a3f15e6f70e1466ae36da090409e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.183\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nriguardo alla legittimazione attiva dell’istante a procedere nei confronti del\ngarage (cfr. art. 32 cpv. 2 CO).\n6. Accertata dalla Corte federale l’esistenza di un nesso di causalità tra l’arresto dell’impianto di autolavaggio e il danno fatto valere dall’istante (pag. 7 e 8 sentenza federale), e ciò a conferma della corretta valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, rimane da verificare la censura ricorsuale relativa alla prova del danno.\nAi fini della quantificazione del danno subito, l’istante ha prodotto la perizia doc. C e le fatture doc. D, E e F.\nQueste prove documentali non sono mai state chiaramente contestate dalla convenuta la quale, in sede di risposta, si è limitata a osservare: “ si contestano gli eccessivi costi di riparazione, di perizia e di noleggio prolungato”. Esprimendosi in siffatto modo vago e generico, la convenuta non ha esplicitato alcuna ragionevole argomentazione atta a inficiare la fedefacenza delle prove prodotte dall’istante (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n.2).\nNe discende, che in assenza di una precisa e puntuale contestazione dei danni fatti valere dall’istante, le prove da questa allegate a sostegno delle proprie pretese devono essere\nammesse (art. 170 cpv. 2 CPC), senza che si possa pretendere dall’istante la produzione di ulteriori mezzi di prova come sembra ritenere l’insorgente.\nLa convenuta, non può quindi prevalersi in questa sede di contestazioni che andavano semmai proposte dinnanzi al primo giudice (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).\nAltrettanto dicasi del rimprovero mosso all’istante di aver violato l’art. 292 lett. c CPC omettendo di fornire una descrizione dei danni, rimprovero peraltro infondato essendo possibile desumere con sufficiente chiarezza dal contenuto dell’istanza quale sia l’oggetto della domanda.\n7. Ne discende pertanto che la decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun motivo di cassazione non può essere annullata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 23 marzo 1994 del __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 250.-\ngià anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}