{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-183_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10724&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b273dd5ded436fe84fd37128b3dc3a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.183"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:29", "Checksum": "4cf1a3f15e6f70e1466ae36da090409e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.183\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. . |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 10 febbraio 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1991 da\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’883.30 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha accolto;\nconsiderato che questa Camera ha emesso un primo giudizio il 23 dicembre 1994, accogliendo il ricorso, ovvero modificando il dispositivo del giudizio di prima sede con la pronuncia della reiezione dell’istanza;\npreso atto della sentenza 27 ottobre 1995 della Prima Corte civile del Tribunale federale che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato da __________, annullando la sentenza di questa Camera, onde si impone una nuova decisione del ricorso per cassazione,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 26 novembre 1991 __________, proprietaria della vettura __________ targata __________ che nel frangente che ci occupa era guidata dal marito __________, ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’883.30, importo corrispondente ai danni subiti dal veicolo durante un lavaggio effettuato presso l’autolavaggio automatico della convenuta il 27 luglio 1991.\nA comprova dell’ammontare dei danni subiti al lato anteriore sinistro della vettura (in particolare allo spoiler, al faro antineb-bia, agli angoli del paraurti, al lampeggiatore, al parafango e al frontalino laterale) l’istante ha prodotto le fatture 31 ottobre 1991 del __________ (fr. 3’230.30 per la riparazione del veicolo e fr. 325.- per il noleggio di un veicolo sostitutivo) e la fattura 22 ottobre 1991 della __________ per l’allestimento di una perizia (fr. 328.-).\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria negando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere da controparte non essendovi prova alcuna che questo sia avvenuto all’interno del suo autolavaggio. Essa ha contestato inoltre l’ammontare del danno, considerato eccessivo.\n2. Con sentenza 10 febbraio 1994 il primo giudice, previa valuta-zione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che il veicolo dell’istante è stato danneggiato all’interno dell’autola-vaggio della convenuta, ha accolto l’istanza ritenendo compro-vati i presupposti di cui all’art. 58 CO con particolare riferimento al difetto dell’opera, costituito dalla rottura della spazzola dell’ autolavaggio, e al nesso di causalità tra questo difetto e il danno fatto valere dall’istante.\n3. In data 23 marzo 1994 il __________ ha impugnato la decisione pretorile postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimproverava al primo giudice di aver arbitraria-mente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per avere sussunto il caso di specie all’art. 58 CO anzichè alle norme sul contratto di locazione o di appalto. L’insorgente rimproverava inoltre al primo giudice di aver ritenuto provato il danno e il nesso di causalità tra lo stesso e l’arresto dell’impianto di autolavaggio, danno che controparte non ha neppure allegato contravvendo così all’art. 292 CPC.\nCon osservazioni 22 aprile 1994 la controparte si è opposta all’accoglimento del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale sussumendo la fattispecie che ci occupa all’art 58 CO anzichè alle norme sul contratto di locazione o di appalto.\nSu questa censura val la pena di ripetere quanto espresso da questa Camera già in data 23 dicembre 1994.\nRettamente la ricorrente\nnon condivide l’impostazione giuridica scelta dal segretario assessore: non si\npuò dubitare che un impianto di lavaggio come quello in esame costituisca\nopera, ma ciò poco importa dal momento che fra le parti si è instaurato un\ntacito rapporto contrattuale che fa escludere l’applicazione dell’art. 58 CO.\nDietro pagamento infatti, la convenuta offre la possibilità alla sua clientela\ndi usufruire dell’istallazione di lavaggio, oppure si può dire che effettui -\nper il tramite della sua istallazione - il lavaggio di vetture: può trattarsi\ndi locazione o piuttosto di appalto, come appare in Schlosser/Villa, Les\ncontrats de service, Cedidac 25, n. 33).\nIl fatto che sia stato il marito dell’istante a disporre del veicolo per il\nlavaggio nulla può mutare sia in funzione della conclusione del contratto, sia"}