decisione cantonale (sentenza 16 gennaio 1991 TrAmm); che quindi la decisione impugnata che a torto ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, deve essere annullata essendo il frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso 13 novembre 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 31 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese per fr.