che in concreto al momento della notifica del PE del quale si chiede il rigetto dell’opposizione, la prescrizione della pena, la sola che qui interessa, era già intervenuta; che, a prescindere dell’eventuale concessione di effetto sospensivo all’impugnazione in sede federale, quella sentenza data comunque del 23 settembre 1991, mentre il precetto esecutivo di cui si chiede il rigetto dell’opposizione è stato notificato all’escusso solo il 6 luglio 1995, ovvero quasi quattro anni più tardi; che il tempo trascorso sarebbe ovviamente ancora maggiore se si tenesse conto - data la natura straordinaria del rimedio federale - della data dell’ultima