4 CPC); che gli ulteriori rimproveri mossi dal ricorrente all’istante e attinenti alla procedura ricorsuale svoltasi dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sono ininfluenti ai fini del presente giudizio e non meritano pertanto di essere esaminati; che nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’op-posizione, di fronte a un valido titolo esecutivo, quale il decreto di multa 13 ottobre 1989 sul quale l’istante fonda la propria pretesa, il convenuto può opporre alcune eccezioni tra le quali quella di prescrizione del credito (art. 81 cpv.