il ricorrente lamenta l’assenza dell’istante dal contraddittorio, considerandolo atto di desistenza; nel merito rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto prescritto il credito in esame; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che contrariamente a quanto pretende l’insorgente, la mancata partecipazione dell’istante al contraddittorio non equivale a desistenza ritenuto che in simili casi, ammessi e previsti dalla legge, il giudice decide in base agli atti e alle allegazioni e contestazioni proposte dalla sola parte comparsa (art. 387 cpv. 4 CPC);