che i motivi addotti dal ricorrente a sostegno del mancato ritiro della citazione e conseguente mancata partecipazione al contraddittorio, ancorchè seri, non costituiscono impedimento oggettivo, tale da giustificare la mancata presenza all’udienza, tanto che lo stesso ricorrente ammette “di essere stato distolto” dal seguire la procedura giudiziaria in corso; che quindi il ricorrente non può prevalersi di una violazione del suo diritto di essere sentito quando egli stesso - involontariamente - ne è stato la causa; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv.