{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-181_1995-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10722&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d8f1eebbf2afca1a7819e3da388eae78"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.1995 16.1995.181"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:31:52", "Checksum": "0b0aae87469fc4cb7e0c80f2a7903b59", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.1995 16.1995.181\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1995 presentato da\nla sentenza 9 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 settembre 1995 da\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 30 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 150.-, importo corrispondente alle tasse di giustizia poste a carico del convenuto con sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di Moderazione;\nche a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 8 novembre 1994 del Consiglio di moderazione regolarmente notificata al convenuto e con l’attestazione della crescita in giudicato;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esisten-za di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto eccezioni non essendosi presentato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;\nche con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, dolendosi di non aver potuto partecipare all’udienza in quanto impedito per seri motivi di ritirare la citazione;\nche l’invio giudiziario a mezzo raccomandata, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso nella bucalettere, si considera notificato al momento in cui esso viene effettivamente ritirato all’ufficio postale o, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei sette giorni del periodo di giacenza (DTF 100 III 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124 n. 4);\nche i motivi addotti dal ricorrente a sostegno del mancato ritiro della citazione e conseguente mancata partecipazione al contraddittorio, ancorchè seri, non costituiscono impedimento oggettivo, tale da giustificare la mancata presenza all’udienza, tanto che lo stesso ricorrente ammette “di essere stato distolto” dal seguire la procedura giudiziaria in corso;\nche quindi il ricorrente non può prevalersi di una violazione del suo diritto di essere sentito quando egli stesso - involontariamente - ne è stato la causa;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nche vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse nè spese di giustizia\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 13 novembre 1995 __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}