In virtù dei combinati disposti di cui agli art. 56 e 57 della legge cantonale di attuazione della LEF il termine per impugnare una sentenza prolata nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è sospeso durante le ferie esecutive (art. 56 cifra 3 LEF) e se questo viene a scadere durante le ferie sarà prorogato sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime (art. 63 LEF). Nel caso concreto ritenuto che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente durante le ferie esecutive natalizie (21 dicembre 1994), il ricorso per cassazione spedito l’11 gennaio 1995 è tempestivo. 5. Giusta l’art. 327 lett.