che in ogni caso anche i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio (“inderogabili impegni di lavoro”) non erano tali da permetterne l’accoglimento ritenuto il tenore dell’art. 136 cpv. 1 CPC; che quindi la convenuta deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza; che stante la tardività della richiesta di rinvio, pervenuta alla pretura il giorno prima dell’udienza, il giudice deve ritenersi esonerato dall’ossequiare la forma prevista dall’art. 136 cpv. 3 CPC, che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv.