1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale; che la mancata partecipazione della convenuta all’udienza deve essere addebitata unicamente a quest’ultima ritenuta la tardività con la quale ha chiesto il rinvio dell’udienza; che in ogni caso anche i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio (“inderogabili impegni di lavoro”) non erano tali da permetterne l’accoglimento ritenuto il tenore dell’art. 136 cpv.