e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite, diritto che nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, 1981, p. 183); che in applicazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire; che la procedura di cui agli art. 385 segg.