che con il presente gravame l’escussa è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all’udienza di contraddittorio per far valere le proprie ragioni; che l’art. 327 lett. e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite, diritto che nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg.