che con invio raccomandato 29 settembre 1995 il primo giudice ha notificato alle parti la convocazione all’udienza di contraddit-torio fissata per il 31 ottobre 1995; che il 29 ottobre 1995 la convenuta ha inviato alla pretura un fax con il quale chiedeva il rinvio dell’udienza “causa inderogabili impegni di lavoro”; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, ha accolto l’istanza menzionando in sentenza i motivi per i quali non è stato possibile accordare alla convenuta il rinvio dell’udienza;