{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-178_1995-11-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10720&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9995ca6981450db3cd6b2efcc5b2195"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.11.1995 16.1995.178"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:31:58", "Checksum": "73d12a6ba36175acb99850fa6a288c98", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.11.1995 16.1995.178\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 presentato da\nla sentenza 31 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 settembre 1995 da\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 27 settembre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 5’236.- oltre accessori;\nche quale titolo di credito l’istante ha prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti il 25 marzo 1994 a tenore del quale la convenuta si riconosce debitrice nei confronti dell’ istante dell’importo di complessivi fr. 9’509.75 oltre interessi, importo che si era impegnata a restituire mediante versamenti parziali di fr. 800.- da eseguirsi puntualmente per la fine del mese, pena l’esigibilità dell’intero credito;\nche con invio raccomandato 29 settembre 1995 il primo giudice ha notificato alle parti la convocazione all’udienza di contraddit-torio fissata per il 31 ottobre 1995;\nche il 29 ottobre 1995 la convenuta ha inviato alla pretura un fax con il quale chiedeva il rinvio dell’udienza “causa inderogabili impegni di lavoro”;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, ha accolto l’istanza menzionando in sentenza i motivi per i quali non è stato possibile accordare alla convenuta il rinvio dell’udienza;\nche con il presente gravame l’escussa è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all’udienza di contraddittorio per far valere le proprie ragioni;\nche l’art. 327 lett. e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite, diritto che nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, 1981, p. 183);\nche in applicazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire;\nche la procedura di cui agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC);\nche l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;\nche la mancata partecipazione della convenuta all’udienza deve essere addebitata unicamente a quest’ultima ritenuta la tardività con la quale ha chiesto il rinvio dell’udienza;\nche in ogni caso anche i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio (“inderogabili impegni di lavoro”) non erano tali da permetterne l’accoglimento ritenuto il tenore dell’art. 136 cpv. 1 CPC;\nche quindi la convenuta deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza;\nche stante la tardività della richiesta di rinvio, pervenuta alla pretura il giorno prima dell’udienza, il giudice deve ritenersi esonerato dall’ossequiare la forma prevista dall’art. 136 cpv. 3 CPC,\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 della __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\n__________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}