1 CO; JdT 1965 II 125); che in ogni caso, se ai fini dell’eccezione di estinzione del debito il debitore fa valere la compensazione e il creditore contesta il credito di controparte, la domanda di annullamento deve essere respinta ( Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischen Recht, Band I 1984, § 22 Rz 3); che contrariamente a quanto ritenuto dall’istante la documentazione versata all’incarto non è atta a dimostrare l’estinzione del credito di controparte per il mezzo della compensazione; che il credito vantato dall’istante poggia sua una perizia giudiziaria, fatta allestire dal giudice nell’ambito della causa di merito per stabilire l’operato