il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ammesso l’avvenuta compensazione con il credito oggetto della procedura esecutiva; dal punto di vista formale rimprovera al pretore di non avere applicato l’art. 372 CPC; che con osservazioni 4 dicembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame; che secondo l’art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto, egli può sempre ottenere dal giudice l’annullamento dell’esecuzione;