__________ ha chiesto l’annullamento della procedura esecutiva sulla base dell’art. 85 LEF invocando l’estinzione del credito di controparte per avvenuta compensazione con un suo credito di fr. 4’809.-; che la __________ è opposta all’istanza contestando l’avvenuta compensazione essendo il credito fatto valere dall’istante controverso, quindi non soggetto a compensazione; che con il querelato giudizio il pretore ha respinto l’istanza non ritenendo comprovata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’istante; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 novembre 1995 del presidente di questa Camera, l’arch.