{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-177_1996-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10719&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "793fe9af3350434c39740854aa70fe23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.07.1996 16.1995.177"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:11", "Checksum": "6fd3d0c9bc5887fff905dd1cd577f831", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.07.1996 16.1995.177\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\ndi\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione no. __________dell’UEF di Locarno promossa nei suoi confronti dalla convenuta, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con rogito 2 giugno 1987 del notaio __________ la __________ ha acquistato dall’arch. __________ la quota di PPP __________ del fondo base no. __________ __________, gravata di un’ipoteca legale a favore del Comune di __________ a garanzia di contributi di canalizzazione per un importo di fr. 4’462.65, importo anticipato dall’acquirente e per la restituzione del quale ella ha promosso il 31 marzo 1993 un’azione giudiziaria nei confronti del venditore;\nche con sentenza 24 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, in accoglimento dell’istanza della __________, ha condannato l’arch. __________ al pagamento di fr. 4’462.65, rigettando definitivamente per tale importo l’opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;\nche sulla base di questa decisione, passata in giudicato, la __________ ha chiesto il proseguimento della procedura esecutiva d’incasso del suo credito sino all’avviso di pignoramento (esecuzione no. __________, doc. A);\nche con istanza 27 settembre 1995 l’arch. __________ ha chiesto l’annullamento della procedura esecutiva sulla base dell’art. 85 LEF invocando l’estinzione del credito di controparte per avvenuta compensazione con un suo credito di fr. 4’809.-;\nche la __________ è opposta all’istanza contestando l’avvenuta compensazione essendo il credito fatto valere dall’istante controverso, quindi non soggetto a compensazione;\nche con il querelato giudizio il pretore ha respinto l’istanza non ritenendo comprovata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’istante;\nche con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 novembre 1995 del presidente di questa Camera, l’arch. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ammesso l’avvenuta compensazione con il credito oggetto della procedura esecutiva; dal punto di vista formale rimprovera al pretore di non avere applicato l’art. 372 CPC;\nche con osservazioni 4 dicembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;\nche secondo l’art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto, egli può sempre ottenere dal giudice l’annullamento dell’esecuzione;\nche nel caso di specie l’escusso solleva l’eccezione di estinzione del debito per avvenuta compensazione con un suo credito oggetto dell’atto di cessione del 18 luglio 1995 (doc. B) con il quale la ditta __________, __________ gli ha ceduto un credito di fr. 4’809.- che vantava nei confronti della __________ per prestazioni professionali inerenti la costruzione di posteggi sulla particella no. __________ __________\nche la compensazione è una modalità di estinzione del debito e può, se documentata mediante documenti, legittimare l’annulla-mento dell’esecuzione (Brügger, SchKG Schweizerische Gerichtpraxis 1946-1984, N. 23 ad art. 85) a condizione che sia provata mediante documenti, non bastando la sua verosimiglianza;\nche spetta al debitore provare, mediante documenti, di essere al beneficio di un credito esigibile contro il procedente e di aver manifestato a quest’ultimo la sua intenzione di effettuare la compensazione (art. 123 cpv. 1 CO; JdT 1965 II 125);\nche in ogni caso, se ai fini dell’eccezione di estinzione del debito il debitore fa valere la compensazione e il creditore contesta il credito di controparte, la domanda di annullamento deve essere respinta ( Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischen Recht, Band I 1984, § 22 Rz 3);\nche contrariamente a\nquanto ritenuto dall’istante la documentazione versata all’incarto non è atta a\ndimostrare l’estinzione del credito di controparte per il mezzo della\ncompensazione;\nche il credito vantato dall’istante poggia sua una perizia giudiziaria, fatta\nallestire dal giudice nell’ambito della causa di merito per stabilire l’operato\ndello studio __________ e __________;\nche, a prescindere dalla successiva cessione del credito, quella perizia non\nsolo non è servita al pretore che non ha accolto gli argomenti dell’istante per\naltri motivi, ma risulta essere stata oggetto di vivace controversia fino alla\nfine di quel processo (cfr. allegato conclusionale di __________ del 10.3.1995,\npunto 5);\nche quindi, non avendo l’istante fornito la prova liquida dell’estinzione del suo debito per compensazione, egli non può prevalersi dell’annullamento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF;\nche il richiamo all’art. 372 CPC secondo il quale il pretore avrebbe dovuto rinviare le parti alla procedura accelerata, è errato poichè tale norma è limitata alla procedura di Camera di consiglio, mentre le istanze proposte in virtù dell’art. 85 LEF sono rette dagli art. 385 segg. CPC (cfr. art. 387 CPC);\nche il ricorso, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve quindi essere respinto,\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 dell’arch. __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città"}