100.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC; considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 28 novembre 1995 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo, decreta 1. Il ricorso 6 novembre 1995 di __________, __________, avverso la decisione 24 ottobre 1995 del Segrteario assessore della Pretrua di Lugano, sezione 5, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo. 2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr.