| | | | ||| | Incarto n. | | In nome | | || | La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello | ||||| | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Chiesa, presidente, | | segretario: | D. Petrini | visto il ricorso 6 novembre 1995 presentato da | | arch. __________ | | | | contro | | la decisione 24 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 5, nella causa promossa dal ricorrente contro | | __________ rappr. __________ | richiamata la diffida 09 novembre 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 27 novembre 1995 per effettuare sul c.c.p. 01-18783-5 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 100.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC; considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 28 novembre 1995 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo, decreta 1. Il ricorso 6 novembre 1995 di __________, __________, avverso la decisione 24 ottobre 1995 del Segrteario assessore della Pretrua di Lugano, sezione 5, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo. 2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario