{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-174_1995-12-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10716&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17540345fb2a152c1121efd98ac39eb9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.12.1995 16.1995.174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:44", "Checksum": "77ae466a92411a13377fd349202a76a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.12.1995 16.1995.174\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ rappr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 luglio 1995 nei confronti di\n|\n|\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 27 luglio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’667.-, importo corrispondente all’imposta comunale 1987 oltre interessi e accessori;\nche quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 28 luglio 1992 relativa al riparto intercomunale dell’imposta base (doc. B), regolarmente passata in giudicato e il conteggio allestito dall’istante il 27 luglio 1995 (doc. C) con l’indicazione “cresciuto in giudicato”;\nche all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;\nche con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, in particolare non essendovi agli atti una decisione formale legittimante l’istante a procedere al prelievo dell’imposta comunale e non potendo a tal fine supplire il conteggio prodotto dall’istante in quanto non intimato al contribuente e non menzionando i rimedi di diritto;\nche con il presente tempestivo gravame il __________\nè insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annulla-mento; il ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negando alla documentazione allegata all’istanza il carattere di titolo esecutivo;\nche la documentazione prodotta con il ricorso (facsimile bolletta comunale) deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;\nche giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;\nche per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);\nche nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);\nche questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;\nche in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;\nche l’art. 222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;\nche l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;\nche in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;\nche secondo la LT l’imposta comunale diretta è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);\nche proprio perchè trattasi di un’imposta derivata le cui basi e parametri di calcolo sono predefiniti, i Comuni non emettono delle decisioni formali, come preteso dal primo giudice, ma si limitano a notificare al contribuente la bolletta d’imposta;\nche nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la decisione di riparto intercomunale dell’imposta 28 luglio 1992 relativa al biennio 1987-88 che, come detto, costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, ragione per la quale una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;\nche la decisione impugnata che ha negato il rigetto definitivo dell’opposizione non potendo equiparare la documentazione agli atti a un valido titolo esecutivo, non può essere condivisa;"}