B) in fr. 93’776.-; che la tassa di diffida, in quanto prevista dalla LT (art. 219 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di impsta comunale), deve essere riconosciuta all’istante nella misura richiesta e mai contestata dalla controparte; che ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione; che la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art. 327 legg. g CPC; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.