che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, in particolare non essendovi agli atti una decisione formale legittimante l’istante a procedere al prelievo dell’imposta comunale e non potendo a tal fine supplire il conteggio prodotto dall’istante in quanto non intimato al contribuente e non menzionando i rimedi di diritto;