{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-173_1995-12-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10712&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "87b8181c1938a883f7450dfc5d850287"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.12.1995 16.1995.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:18", "Checksum": "69d07a263a5abec243db33e27a5c3424", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.12.1995 16.1995.173\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata in giudicato, in casu la decisione di riparto intercomunale che indica l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 4’557.40 non più contestabile), un conteggio simile a quello che ci occupa sul quale figura il moltiplicatore di imposta in vigore __________ nel 1988 (75%), dati questi sufficienti per la verifica del credito di imposta di spettanza del Comune;\nche lo stesso discorso vale a maggior ragione per l’imposta immobiliare ritenuto che in questo caso il parametro di calcolo dell’imposta è fornito dalla legge e meglio dall’art. 264 vLT secondo il quale l’imposta immobiliare equivale all’1‰ del valore di stima ufficiale, valore di stima indicato nella notifica di tassazione (doc. B) in fr. 93’776.-;\nche la tassa di diffida, in quanto prevista dalla LT (art. 219 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di impsta comunale), deve essere riconosciuta all’istante nella misura richiesta e mai contestata dalla controparte;\nche ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;\nche la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art. 327 legg. g CPC;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\ndichiara:\nI. Il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 del __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.\n2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante,\ndeve essere posta a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.\nII. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n__________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}