1 vLT e art. 162 LOC); che proprio perchè trattasi di un’imposta derivata le cui basi e parametri di calcolo sono predefiniti, i Comuni non emettono delle decisioni formali, come preteso dal primo giudice, ma si limitano a notificare al contribuente la bolletta d’imposta; che nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la decisione di riparto intercomunale dell’imposta 28 luglio 1992 relativa al biennio 1989-90 che, come detto, costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, ragione per la quale una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;