Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità. II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.