che ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione; che la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art. 327 legg. g CPC; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF dichiara: I. Il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 del __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: