253’662.-; che per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte; che ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione; che la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art. 327 legg.