che quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata in giudicato, in casu la decisione di riparto intercomunale che indica l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 8’657.50 non più contestabile), un conteggio simile a quello che ci occupa sul quale figura il moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1989 (75%), dati questi sufficienti per la verifica del credito di imposta di spettanza del Comune;