g CPC; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF dichiara: I. Il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano. 2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità. II.