{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-170_1995-12-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10704&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "695d719dae06dd1b6eefaa8d869be35a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.12.1995 16.1995.170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:39", "Checksum": "e4a357c337f0e7f24b5b3169a94ab5f1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.12.1995 16.1995.170\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali quello di __________, la bolletta d’imposta viene allestita ad opera del Centro cantonale di informatica ____________________ e dallo stesso notificata al contribuente, per il Comune diviene pratica-mente impossibile produrre in giudizio una copia di simile documento;\nche quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata in giudicato che indica l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 6’583.95 non più contestabile), un conteggio simile a quello che ci occupa sul quale figura il moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1992 (75%), dati questi sufficienti per la verifica del credito di imposta di spettanza del Comune;\nche per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;\nche ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;\nche la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\ndichiara:\nI. Il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.\n2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.\nII. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- vanno poste a carico della __________ la quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}