Di conseguenza la sentenza 22 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è dichiarata nulla. § Gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio. Il Comune di __________ verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria