che quindi la decisione impugnata che ha concluso a torto alla ratifica di tutti gli atti intrapresi dal Comune di __________ con l’autorizzazione a stare in lite 19 dicembre 1994 deve essere cassata con la conseguenza che gli atti devono essere ritornati al primo giudice con l’obbligo di riprendere la procedura dall’assegnazione del termine per la risposta, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 22 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è dichiarata nulla.